Sez. L, Sentenza n. 11917 del 07/08/2003 (Rv. 565736 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Infortunio occorso nel rientro a casa durante la pausa pranzo - Uso di mezzo di trasporto privato - Indennizzabilità dell'infortunio - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, vale il principio - ora confermato nella specifica disciplina dettata dal decreto legislativo n. 38 del 2000 - per cui è indennizzabile l'infortunio "in itinere" anche nel caso di utilizzo del mezzo privato, purché necessitato; ne consegue che l'assicurazione non opera nel caso in cui l'infortunio si sia verificato nel tragitto percorso dal lavoratore col motorino per recarsi nella propria abitazione durante la pausa pranzo, ove risulti accertato che la necessità di fare ricorso a tale veicolo è esclusa dalla vicinanza del posto di lavoro (nella specie circa 1.500 metri) e dalla possibilità di effettuare il percorso sia interamente a piedi, sia utilizzando per una parte un mezzo di trasporto pubblico.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)