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Sez. L, Sentenza n. 8889 del 10/05/2004 (Rv. 572770 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO | Infortunio occorso nel rientro a casa durante la pausa pranzo - Uso del mezzo di trasporto privato - IndennizzabilitĂ  dell'infortunio - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572770-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO

Costituisce rischio elettivo, frutto di una libera determinazione del lavoratore priva di alcun diretto collegamento con l'attivitĂ  lavorativa svolta, la scelta del lavoratore di consumare il pasto presso la propria abitazione, raggiungendola con il mezzo proprio durante la pausa pranzo, qualora l'uso del mezzo proprio non sia necessitato dalla durata della pausa pranzo o dall'impossibilitĂ  di avvalersi di mezzi pubblici. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non qualificabile come infortunio verificatosi in occasione di lavoro il sinistro stradale prodottosi mentre il lavoratore, alla guida del proprio ciclomotore, raggiungeva la propria abitazione per consumarvi il pasto, in una fattispecie in cui il lavoratore era tenuto a tornare in ufficio il pomeriggio soltanto per un'ora e trenta in orario a sua scelta entro le ore diciotto).

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Legge 23/02/2000 num. 38 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)