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Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 15/04/2025 (Rv. 674537-01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE | Divisione ereditaria - Principio di universalità - Eccezioni - Previsioni del legislatore o accordo dei condividenti - Conseguenze - Supplemento di divisione ex art. 762 c.c.
Stato
decisa il 2025-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674537-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE

Il principio di universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova eccezione per via legislativa (ex artt. 713, comma 3, 720, 722 1112 del c.c.) o per accordo dei condividenti, tanto che l'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l'esistenza al momento dell'apertura della successione.

Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 722, Cod. Civ. art. 1112, Cod. Civ. art. 762

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)