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Sez. 2 - , Ordinanza n. 1065 del 14/01/2022 (Rv. 663570 - 01)

DIVISIONE - IN GENERE (DIVISIONE CONVENZIONALE) | Giudizio di divisione ereditaria instaurato in assenza di accordo di divisione parziale - Finalità - Completo scioglimento della comunione - Configurabilità - Conseguenze – Legittimazione all’indicazione dei beni da parte del condividente che non ha proposto la domanda - Sussistenza.
Stato
decisa il 2022-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663570-01

DIVISIONE - IN GENERE (DIVISIONE CONVENZIONALE)

In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto; pertanto, salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)