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Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016 (Rv. 639451 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - LIMITI - IN GENERE | Principio di universalità - Derogabilità - Divisione parziale - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639451-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - LIMITI - IN GENERE

Il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)