Sez. L, Sentenza n. 6646 del 05/04/2004 (Rv. 571831 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Domanda giudiziale in materia di prestazioni previdenziali - Decadenza prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - Limiti - Controversia attinente all'esistenza del diritto alla prestazione previdenziale - Applicabilità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
Le regole sulla necessaria proposizione del ricorso amministrativo e quelle, ad esse collegate, sui termini di decadenza per la proposizione del giudizio, previste dall'art. 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1979, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si riferiscono a tutte le pretese azionate dall'interessato contro l'INPS in relazione alle prestazioni cui la citata disposizione si riferisce, e quindi anche alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, quando sia in discussione non solo la quantificazione delle prestazioni richieste, ma l'esistenza stessa del diritto fatto valere. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibili, per intervenuta decadenza, le domande proposte da alcuni pensionati per ottenere la condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento dei ratei della pensione di anzianità da epoca anteriore a quella dell'intervenuto riconoscimento da parte dell'INPS).
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1994 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)