Sez. 2, Sentenza n. 7651 del 05/09/1994 (Rv. 487837 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DECADENZA | Riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore ed impegno ad eliminarli - Conseguente nuova autonoma obbligazione - Termini ex art. 1667 cod. civ. - Inapplicabilità.
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DECADENZA
Qualora una parte tenuta per legge alla garanzia per vizi, come l'appaltatore ed il venditore, riconosca, sulla base del precedente impegno negoziale, la sussistenza di vizi della prestazione eseguita ed assuma, in luogo dell'obbligazione di garanzia rientrante nel contenuto dell'originario contratto, l'obbligo di eliminare i vizi stessi, si configura a carico di tale parte un'obbligazione nuova ed autonoma (rispetto a quella di garanzia), non soggetta ai termini di prescrizione e decadenza previsti dalla disciplina del contratto di appalto (art. 1667 cod. civ.) e da quello del contratto di vendita (art. 1495 cod. civ.), restando soggetta all'ordinaria prescrizione decennale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)