Sez. 2, Sentenza n. 6089 del 12/05/2000 (Rv. 536435 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI | Impegno del venditore ad eliminare i vizi - Nuova obbligazione del venditore - Configurabilità - Prescrizione - Termine di prescrizione ex art. 1495 - Inapplicabilità - Termine ordinario di prescrizione - Applicabilità.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI
Allorché il venditore, oltre a riconoscere i vizi della cosa compravenduta, s'impegna ad eliminarli si configura a suo carico un'obbligazione nuova ed autonoma rispetto a quella di garanzia, soggetta, non al termine di prescrizione previsto dall'art. 1495 cod.civ., ma all'ordinaria prescrizione decennale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)