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Sez. 2, Sentenza n. 5245 del 30/07/1983 (Rv. 430125 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEI VIZI DA PARTE DELL'APPALTATORE ED IMPEGNO DI ELIMINARLI - CONSEGUENTE NUOVA AUTONOMA OBBLIGAZIONE - TERMINI EX ART. 1667 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430125-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEI VIZI DA PARTE DELL'APPALTATORE ED IMPEGNO DI ELIMINARLI - CONSEGUENTE NUOVA AUTONOMA OBBLIGAZIONE - TERMINI EX ART. 1667 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*

Qualora una parte tenuta per legge alla garanzia per vizi, come l'appaltatore ed il venditore, riconosca, sulla base del precedente impegno negoziale, la sussistenza di vizi della prestazione eseguita ed assuma, in luogo dell'obbligazione di garanzia rientrante nel contenuto dell'originario contratto, l'Obbligo di eliminare i vizi stessi, si configura a carico di tale parte un'obbligazione nuova ed autonoma (rispetto a quella di garanzia), non soggetta ai termini di prescrizione e decadenza previsti dalla disciplina del contratto di appalto (art. 1667 cod. civ.) e da quella del contratto di vendita (art. 1495 cod. civ.). (V 3526/82, mass n 421505; (V 248/82, mass n 417943; (V 3878/80, mass n 407752; (V 2664/76, mass n 381442).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1667

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)