Sez. 3, Sentenza n. 1138 del 14/02/1984 (Rv. 433277 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) - DIVULGAZIONE DI NOTIZIE INCIDENTI SUL PRESTIGIO E LA REPUTAZIONE DI SINGOLE PERSONE - LICEITÀ DEL COMPORTAMENTO DEL GIORNALISTA - VALUTAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) - DIVULGAZIONE DI NOTIZIE INCIDENTI SUL PRESTIGIO E LA REPUTAZIONE DI SINGOLE PERSONE - LICEITÀ DEL COMPORTAMENTO DEL GIORNALISTA - VALUTAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Al fine di ritenere la liceità del comportamento del giornalista in ordine alla divulgazione di notizie che incidono sul prestigio e la reputazione di singole persone, è necessario accertare non solo che gli avvenimenti riferiti abbiano una cospicua Rilevanza per la vita sociale sotto il profilo dell'interesse generale della collettività all'informazione, ma anche che essi siano obiettivamente veri o che tali siano in buona fede ritenuti dal giornalista autore della diffusione. Per il che non basta che il convincimento del giornalista si fondi sulla verosimiglianza della notizia, risultata poi falsa, ma è necessario che egli abbia adeguatamente controllato la fonte di provenienza della notizia, assicurandosi della sua attendibilità. La valutazione di siffatte circostanze e la esclusione dell'esimente del legittimo Esercizio di cronaca rientrano nei compiti istituzionali del giudice del merito e sono sottratti al Sindacato di legittimità, qualora la motivazione sia coerente ed adeguata dal punto di vista logico-giuridico. (V 841/75, mass n 374220; (V 1499/72, mass n 358172).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)