Sez. 3, Sentenza n. 1499 del 17/05/1972 (Rv. 358172 - 01)
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA - LIMITI - STAMPA POLITICA - LOTTA SINDACALE - ATTENUAZIONE DEI LIMITI - CONDIZIONI.*
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA - LIMITI - STAMPA POLITICA - LOTTA SINDACALE - ATTENUAZIONE DEI LIMITI - CONDIZIONI.*
Il diritto di cronaca giornalistica non ha carattere assoluto, incontrando, nel suo Esercizio, alcuni limiti in ordine all'esposizione di fatti e di apprezzamenti che possono apparire lesivi della reputazione della persona cui essi si riferiscono. Un primo limite consiste nell'esigenza che il fatto esposto sia vero, almeno putativamente, nel senso che appaia tale al giornalista, senza che al medesimo sia addebitabile una colpa nell'accertamento della verita. Un altro limite risiede nella necessita che il giornalista, nell'esporre le illazioni ed i commenti costituenti un logico completamento dell'informazione e che siano Atti a chiarire la portata dell'avvenimento riferito, eviti qualsiasi illogica e tendenziosa valutazione dello stesso avvenimento e si astenga, di norma, per quanto attiene alle qualita personali del soggetto cui l'articolo si riferisce, da ogni valutazione delle capacita e qualita del medesimo che suoni offesa per la sua rispettabilita. Peraltro, questi principi subiscono un temperamento in materia di stampa politica, rispetto alla quale, in considerazione della liberta di estrinsecazione dell'attivita dei partiti e della inevitabilita delle polemiche insiste nella lotta politica, deve essere ammessa una maggiore liberta di linguaggio. In questa materia, pertanto, il diritto di cronaca consente, nei confronti di chi partecipi attivamente all'attivita politica, anche attacchi e critiche personali, che, senza esorbitare dai limiti del lecito e nel rigoroso rispetto della vita privata, tendano ad evidenziare l'inidoneita della persona a ricoprire una determinata carica politica. Gli stessi principi, infine, si applicano anche alla lotta sindacale, e cio sia perche l'art 39 cost nel garantire la liberta di associazione sindacale, legittima tale lotta ai fini non solo della creazione di una coscienza collettiva, ma anche della scelta delle persone investite di cariche sindacali, sia, infine, perche la lotta sindacale costituisce una proiezione dell'attivita politica nel campo della tutela dei diritti dei lavoratori. (nella specie, in cinque articoli del quotidiano politico 'l'avantì, l'attore, esponente della commissione interna della Fiat era stato definito 'uomo del padroné,'diretto responsabile dei trecento licenziamenti alla Fiat lingottò,'miserabile figurà. La Corte di merito aveva ritenuto irrilevante la prova, articolata dai convenuti, circa la verita, sia pure putativa, dei fatti esposti ed aveva omesso di esaminare l'eventuale carattere offensivo dell'espressione 'miserabile figurà, denunciata dall'attore. Il SC, accogliendo entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, ha ritenuto errati i criteri di valutazione delle prove ed ha enunciato i principi che precedono).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 21, Costituzione art. 39, Costituzione art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)