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Sez. 3, Sentenza n. 5665 del 21/10/1980 (Rv. 409516 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - MANCATA ESECUZIONE DELLE RELATIVE RIPARAZIONI DA PARTE DEL LOCATORE - PAGAMENTO DEL CANONE - SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1980-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409516-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - MANCATA ESECUZIONE DELLE RELATIVE RIPARAZIONI DA PARTE DEL LOCATORE - PAGAMENTO DEL CANONE - SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITA - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Nei rapporti di locazione soggetti al regime della proroga legale, la mancata esecuzione, da parte del locatore, delle riparazioni necessarie per mantenere l'immobile in stato da servire all'uso convenuto (art 1575 n 2 cod civ) non legittima la sospensione, da parte del conduttore, del pagamento del canone, perche per l'art 41 della legge n 253 del 1950 e temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme del codice civile relative all'Onere delle riparazioni e il locatore non ha l'Obbligo di provvedere alle stesse, dovendosi procedere ai necessari accertamenti preventivi e alle altre incombenze previste dalla norma speciale, in base alla cui osservanza soltanto il conduttore puo anticipare le spese necessarie, salvo parziale ritenuta alle varie scadenze del canone. (Conf 1447/73, mass n 364165).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1576, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)