Sez. 2, Sentenza n. 5006 del 28/04/1993 (Rv. 482123 - 01)
Possesso - Effetti - Usucapione - Interversione del possesso - Del coerede | Utilizzazione e amministrazione di un bene ereditario da parte del coerede - Esplicazione dell'attività in qualità di coerede - Presunzione "iuris tantum" - Sussistenza - Usucapione invocata dal coerede - Onere probatorio a suo carico.
Possesso - Effetti - Usucapione - Interversione del possesso - Del coerede
Allorché un coerede utilizzi ed amministri un bene ereditario provvedendo, tra l'altro, alla sua manutenzione, sussiste la presunzione "iuris tantum" che egli agisca in tale qualità e che anticipi le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi. Pertanto, il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare, a norma dell'art. 1102 cod. civ., il mutamento del titolo del possesso, ossia che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene ereditario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)