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Sez. 2, Sentenza n. 2261 del 02/03/1998 (Rv. 513195 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE | Usucapione della cosa comune da parte di un condomino - Onere probatorio del condomino - Prova del compimento di atti univocamente rivolti contro i compossessori e idonei a rendere manifesta l'intenzione di possedere in via esclusiva - Necessità - Prova del non uso della cosa da parte degli altri condomini - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513195-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE

Il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune deve provare di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile all'usucapione e cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituita da atti univocamente rivolti contro i compossessori, e tale da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1139, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)