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Sez. 3, Sentenza n. 8443 del 24/09/1996 (Rv. 499726 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza nel termine annuale di cui all'art. 327 primo comma cod. proc. civ. - Notificazione alla parte personalmente - Esclusione - Luoghi di notifica - Facoltà di scelta dell'impugnante.
Stato
decisa il 1996-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499726-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

L'impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata nel termine annuale di cui al primo comma dell'art. 327 cod. proc. civ. può essere notificata sia presso il procuratore costituito nel giudizio "de quo", sia nel domicilio eletto ovvero nella residenza dichiarata per quel giudizio, con facoltà per l'impugnante di eseguire la notificazione nell'uno o nell'altro dei tre luoghi, ma non anche alla controparte personalmente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)