Sez. 1, Sentenza n. 2241 del 06/06/1975 (Rv. 376041 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - RAPPORTO SOTTOSTANTE - ESISTENZA - PRESUNZIONE LEGALE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA - POSIZIONE DEL BENEFICIARIO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - RAPPORTO SOTTOSTANTE - ESISTENZA - PRESUNZIONE LEGALE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA - POSIZIONE DEL BENEFICIARIO.*
La norma dell'art 1988 cod civ, statuendo che la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensano colui a favore del quale vengono fatte dall'Onere di provare il rapporto fondamentale, si limita a stabilire una presunzione legale, contro la quale e ammessa la prova contraria. Ma, sin quando la prova contraria non venga fornita, colui a favore del quale e stabilita la presunzione si trova nella stessa condizione, in cui si troverebbe se avesse dato la piena dimostrazione del proprio diritto. (Conf 1146/72, mass n 357588).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)