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Sez. 3, Sentenza n. 5540 del 23/10/1979 (Rv. 402126 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - RICOGNIZIONE DEL DEBITO - PROVA DEL TITOLO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402126-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - RICOGNIZIONE DEL DEBITO - PROVA DEL TITOLO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La ricognizione del debito prevista dall'art 1988 cod civ costituisce una dichiarazione negoziale unilaterale, la quale da luogo alla presunzione iuris tantum dell'esistenza di una causa debendi nei confronti del destinatario, il quale puo pretendere, anche solo in base ad essa, la relativa prestazione, senza necessita di provare la sussistenza del titolo; nessuna dispensa dall'Onere di tale prova puo essere, invece, invocata da colui che, pur non essendo destinatario della dichiarazione, si trovi in possesso del relativo documento. (V 735/77, mass n 384328; (V 2241/75, mass n 376041).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)