Sez. 3, Sentenza n. 2387 del 13/06/1975 (Rv. 376251 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - NELLA SEDE EFFETTIVA - IMPOSSIBILITA - MODALITA CONSENTITE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - NELLA SEDE EFFETTIVA - IMPOSSIBILITA - MODALITA CONSENTITE.*
In tema di notificazione alle persone giuridiche, l'ufficiale giudiziario, incaricato della notifica, se non puo compierla nella Sede effettiva dell'ente, mediante consegna al rappresentante, alla persona incaricata di ricevere la notificazione a persona addetta alla Sede stessa, puo eseguirla alla persona fisica che rappresenta l'ente, ricercandola, a norma delle Disposizioni richiamate dall'ultimo comma dell'art 145 cod proc civ, nella sua residenza, nel suo domicilio o nella sua dimora, e consegnando copia dell'atto a mani proprie del destinatario, o, qualora non sia rinvenuto in uno di tali luoghi, ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)