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Sez. U, Sentenza n. 490 del 21/07/1999 (Rv. 528830 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE | Controversia relativa a lavoro svolto in stato di detenzione - Identificazione del giudice competente tra giudice del lavoro, giudice civile ordinario e magistrato penale di sorveglianza - Questione di giurisdizione - Sussistenza - Esclusione - Questione di incompetenza per materia - Configurabilità - Proposizione per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Limiti - Controversia disciplinata dall'art. 38 cod. proc. civ. previgente - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528830-01

GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE

Nel caso in cui, per una controversia relativa a lavoro prestato in stato di detenzione, si discuta se la stessa debba essere attribuita al giudice del lavoro (davanti a cui nella specie la causa era stata proposta), oppure al giudice civile ordinario o al magistrato penale di sorveglianza, non si pone una questione di giurisdizione, relativa cioè alla delimitazione della giurisdizione ordinaria nei confronti di quella amministrativa o altra speciale, ma un problema di ripartizione delle competenze tra diversi giudici ugualmente esercitanti la giurisdizione ordinaria. La questione stessa, se non si è formato al riguardo il giudicato interno (in difetto di una pronuncia espressa del giudice di primo grado), è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione, in quanto attinente ad un prospettato difetto di competenza per materia, sempreché la controversia fosse già pendente alla data del 30 aprile 1995 e alla stessa quindi sia inapplicabile (in base all'art. 90 della legge n. 353 del 1990) l'art. 38 cod. proc. civ. nella sua nuova formulazione prevedente la necessità del rilievo d'ufficio anche dell'incompetenza per materia non oltre la prima udienza di trattazione in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 4, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)