Sez. U, Sentenza n. 4797 del 28/05/1987 (Rv. 453442 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - IN GENERE - INCIDENZA DELLA PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE SULLA GIURISDIZIONE CIVILE - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DELLA PREGIUDIZIALITÀ CON ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO - INAMMISSIBILITÀ.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - IN GENERE - INCIDENZA DELLA PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE SULLA GIURISDIZIONE CIVILE - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DELLA PREGIUDIZIALITÀ CON ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO - INAMMISSIBILITÀ.*
La pendenza di procedimento penale, su fatti che siano anche oggetto di procedimento civile, può spiegare rilievo ai fini della sospensione di quest'ultimo, per ragioni di pregiudizialità, ma non può integrare questioni sulla giurisdizione del giudice civile, e, pertanto, non è deducibile con istanza di regolamento preventivo, vertendosi in tema di rapporti fra giudici entrambi appartenenti alla giurisdizione ordinaria. (V 4490/84, mass n 436385; (V 4248/79, mass n 400762).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)