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Sez. U, Sentenza n. 899 del 14/12/1999 (Rv. 532156 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO | Lavoro carcerario - Controversie sui reclami ex art. 69 della legge n. 354 del 1975 - Anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 663 del 1986 - Competenza del Pretore in funzione di Giudice del Lavoro - Fondamento - Modifica dell'art. 69 citato - Giurisdizionalizzazione del procedimento di decisione sui reclami - Natura di sentenza dell'ordinanza decidente su di essi - Conseguenze - Competenza giurisdizionale esclusiva del Magistrato di Sorveglianza - Configurabilità - Inerenza di tale competenza alla giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Questione di sussistenza della competenza del Magistrato di Sorveglianza - Natura di competenza e non di giurisdizione.
Stato
decisa il 1999-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532156-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO

In tema di lavoro carcerario, prestato dai detenuti, sia a favore dell'amministrazione penitenziaria all'interno od all'esterno dello stabilimento in cui sono ristretti, sia all'esterno ed alle dipendenze di altri datori di lavoro, sulle controversie introdotte anteriormente all'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986 n. 663, relativamente ai reclami, rivolti al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975 n. 354, sussisteva - in base al principio "tempus regit actum" - la competenza del Pretore in funzione di Giudice del Lavoro, stante l'assimilabilità del rapporto di lavoro del detenuto, nonostante le particolarità della sua regolamentazione normativa, all'ordinario rapporto di lavoro, e considerata la mancanza di previsione di uno specifico procedimento di tutela giurisdizionale, in quanto il Magistrato di Sorveglianza provvedeva sui reclami con un "ordine di servizio", cioè con un atto amministrativo. Viceversa, con riferimento alle controversie introdotte successivamente all'entrata in vigore della legge n. 663 del 1986, per effetto della modifica dell'art. 69 citato della legge n. 354 del 1975, operata dall'art. 21 della stessa legge n. 663, e della conseguente introduzione sui reclami del detenuto (concernenti "l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali") di un procedimento, il quale si deve qualificare di natura giurisdizionale, attesa la garanzia del diritto di difesa (assicurata dall'art. 2 della legge n. 663 del 1986, additivo dell'art. 14 - ter alla legge n. 354 del 1975) e la previsione della decisione del Magistrato di Sorveglianza, non più con un ordine di servizio, bensì con una "ordinanza impugnabile soltanto per cassazione", e, quindi, con un provvedimento avente natura di sentenza, si deve reputare che la competenza sia devoluta in via esclusiva al detto Magistrato di Sorveglianza, il quale, peraltro, la esercita nell'ambito della giurisdizione ordinaria, non implicando detta devoluzione una delimitazione della giurisdizione ordinaria nei confronti di quella amministrativa o di altra speciale. Ne consegue che la questione della sussistenza sulle suddette controversie della competenza del Magistrato di Sorveglianza anziché di quella del Giudice del Lavoro, ponendo esclusivamente un problema di ripartizione delle competenze fra giudici che entrambi esercitano la giurisdizione ordinaria, si configura come questione di competenza e non già di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 21 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)