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Sez. 3, Sentenza n. 1798 del 12/06/1971 (Rv. 352308 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA DA PIAZZA A PIAZZA - PAGAMENTO DEL PREZZO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO DI TRATTE - ESCLUSIONE DEL FORO AL DOMICILIO DEL VENDITORE - CONDIZIONI - FORMA ESCLUSIVA DI PAGAMENTO - RINUNZIA DEL VENDITORE AL SUO FORO - NECESSITA - ESPRESSA DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO - SPECIFICA SOTTOSCRIZIONE SCRITTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352308-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA DA PIAZZA A PIAZZA - PAGAMENTO DEL PREZZO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO DI TRATTE - ESCLUSIONE DEL FORO AL DOMICILIO DEL VENDITORE - CONDIZIONI - FORMA ESCLUSIVA DI PAGAMENTO - RINUNZIA DEL VENDITORE AL SUO FORO - NECESSITA - ESPRESSA DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO - SPECIFICA SOTTOSCRIZIONE SCRITTA - ESCLUSIONE.*

Nella vendita da piazza a piazza con pagamento del prezzo non contestuale alla consegna della merce, la pattuizione di emissione di tratte vale ad escludere il foro del domicilio del venditore, sostituendolo con quello del compratore in relazione all'art 44 della legge cambiaria, se risulti che tale Forma di pagamento sia contemplata con carattere esclusivo e che il venditore abbia inteso rinunziare al foro previsto dagli artt 1498, comma terzo, 1182, comma terzo, del codice civile e art 20 cod proc civ. questa rinunzia non puo presumersi, ma deve risultare da inequivocabile dichiarazione di volonta della parte interessata. La clausola relativa non ha carattere vessatorio e quindi non esige specifica ed espressa accettazione, ai sensi dell'art 1341 cod civ. (V 4048'69, mass n 344562, e n 344563' 3053'69, mass n 342967' 2816'(69, mass n 342608' 1113'69, mass n 339649).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)