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Sez. 3, Sentenza n. 3053 del 27/08/1969 (Rv. 342967 - 01)

VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE AD EMETTERE TRATTA - DEROGA AL LUOGO DI PAGAMENTO PREVISTO DALL'ART 1498 COD CIV - CONDIZIONI - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTA COME MODALITA ESCLUSIVA - NECESSITA - DIFETTO - SEMPLICE FACOLTA DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1969-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342967-01

VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE AD EMETTERE TRATTA - DEROGA AL LUOGO DI PAGAMENTO PREVISTO DALL'ART 1498 COD CIV - CONDIZIONI - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTA COME MODALITA ESCLUSIVA - NECESSITA - DIFETTO - SEMPLICE FACOLTA DEL CREDITORE.*

Il luogo di adempimento, relativo al pagamento del prezzo nella vendita, come previsto nell'art 1498 cod civ, non viene modificato e sostituito da quello indicato dall'art 44 della legge cambiaria, per il solo fatto che il venditore sia facultato ad emettere tratta a copertura del suo credito, se non si provi che tale modalita di pagamento sia stata prevista con carattere esclusivo, dovendosi altrimenti ritenere che questa costituisca una semplice facolta concessa al creditore per agevolare gli scambi, secondo quanto normalmente praticato nei rapporti commerciali. (Conf 359, 69, massima n 338372).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)