Sez. 5, Sentenza n. 23237 del 31/10/2014 (Rv. 633140 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Provvedimento di classamento conclusivo di procedura DOCFA - Motivazione - Contenuto - Indicazione di dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe attribuita - Sufficienza - Condizioni e limiti - Mancata accettazione della rendita proposta dal contribuente - Necessità di motivazione più approfondita.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE
In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)