Sez. 1, Sentenza n. 35013 del 06/06/2013 Ud. (dep. 14/08/2013) Rv. 257210 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE | Figura autonoma di reato - Sussistenza - Conseguenze sul metodo di determinazione della pena - Ricorso al metodo diretto o a quello cosiddetto "bifasico" - Legittimità di entrambi i metodi - Sussistenza.
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE
In presenza del delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare, per la individuazione della cornice edittale, la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", cioè mediante scissione dei due momenti indicati.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)