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Sez. L, Sentenza n. 2857 del 24/03/1987 (Rv. 451981 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - INVITO A RIPRENDERE SERVIZIO E CORRELATIVO COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO AGLI EFFETTI DELL'ART. 18, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - QUESTIONI ED APPREZZAMENTI DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (INVITO A RIPRENDERE SERVIZIO CONTENENTE LA RISERVA DI SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DEL LUOGO, GIORNO ED ORA DELLA RIPRESA LAVORATIVA).*
Stato
decisa il 1987-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451981-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - INVITO A RIPRENDERE SERVIZIO E CORRELATIVO COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO AGLI EFFETTI DELL'ART. 18, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - QUESTIONI ED APPREZZAMENTI DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (INVITO A RIPRENDERE SERVIZIO CONTENENTE LA RISERVA DI SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DEL LUOGO, GIORNO ED ORA DELLA RIPRESA LAVORATIVA).*

La risoluzione del rapporto di lavoro, prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 per l'ipotesi in cui il lavoratore illegittimamente licenziato non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dal ricevimento del corrispondente invito del datore di lavoro, presuppone l'accertamento - riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se sostenuto da motivazione adeguata ed immune da vizi - della sufficiente specificità dello invito predetto non essendo sufficiente la manifestazione di una generica disponibilità del datore di lavoro e dare esecuzione al provvedimento di reintegrazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto rilevante, ai fini della decorrenza del suindicato termine di trenta giorni, non la comunicazione con cui il datore di lavoro aveva invitato il lavoratore a riprendere servizio, riservandosi peraltro di fargli conoscere l'ora, il giorno ed il luogo della ripresa lavorativa, ma la comunicazione dello stesso datore di lavoro contenente, a scioglimento della precedente riserva, l'indicazione di tali dati). (V 301/78, mass n 389588).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)