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Sez. U, Ordinanza n. 12199 del 13/08/2002 (Rv. 556927 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Domanda risarcitoria proposta contro la P.A. attinente alla gestione di un servizio pubblico - Introduzione in epoca successiva al 30 giugno 1998 ma precedente il 10 agosto 2000 - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556927-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La determinazione della competenza giurisdizionale a conoscere di una domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. in materia (asseritamente) attinente alla gestione di un servizio pubblico (nella specie, servizio comunale di fognatura) in epoca successiva al 30.6.1998, ma antecedente al 10.8.2000, non rientra tra le questioni di giurisdizione, ma tra quelle di merito (con conseguente inammissibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione proposta dinanzi alle SS.UU. della Corte di cassazione), non potendo, con riferimento al citato periodo temporale (rilevante ex art. 5, nuovo testo, cod. proc. civ.) essere invocato, in senso contrario - ed in favore della devoluzione di tale domanda alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - l'art. 33 del D.Lgs. 80/1998 (dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione, di legittimità o esclusiva di detto giudice alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento danni), ed atteso, ancora, che detta domanda risarcitoria non è riconducibile né alle norme configuranti la giurisdizione generale di legittimità (non essendo stato chiesto alcun annullamento di atti) o quella esclusiva in materia di pubblici servizi (ex art. 5 legge 1034/1971) ovvero altra preesistente figura di giurisdizione esclusiva, né alla disposizione di cui all'art. 7 della legge 205/2000, priva, per vero, di efficacia retroattiva (e, quindi, del tutto inidonea a regolare la giurisdizione rispetto a processi iniziati anteriormente alla sua entrata in vigore e pendenti dinanzi al giudice ordinario).

Riferimenti normativi: Legge 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)