Sez. U, Ordinanza n. 19663 del 22/12/2003 (Rv. 569154 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Domanda risarcitoria contro la P.A. attinente alla gestione di un servizio pubblico per danni scaturiti da lesione di interessi legittimi derivante dalla adozione di un provvedimento illegittimo - Introduzione in epoca successiva al 30 giugno 1998 ma precedente il 10 agosto 2000 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Ai sensi degli artt. 33 e 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000, al giudice amministrativo è devoluta la competenza giurisdizionale con riguardo alle cause in materia di pubblici servizi aventi ad oggetto domande di risarcimento di danni scaturiti dalla lesione di interessi legittimi correlata all'adozione, da parte della pubblica amministrazione, di provvedimenti illegittimi, in ordine alla annullabilità dei quali spetti a detto giudice la giurisdizione generale di legittimità. (Principio di diritto espresso in fattispecie in cui era stata promossa - anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla legge 21 luglio 2000, n. 205 - un'azione di risarcimento dei danni, che si assumevano provocati dall'intervenuta adozione, da parte di un'azienda sanitaria locale, di un provvedimento, ritenuto illegittimo, in materia di aggiudicazione di appalto di fornitura direttamente funzionale all'espletamento del servizio pubblico istituzionalmente spettantele).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)