Sez. 3, Sentenza n. 10658 del 24/04/2008 (Rv. 602850 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI | Revoca dell'anticipazione - Presupposti - Inadempimento dell'appaltatore - Necessità - Esclusione - Richiesta al fideiussore del rimborso della somma anticipata - Ammissibilità - Fattispecie.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI
In tema di appalto di opere pubbliche, la revoca dell'anticipazione di somme all'impresa appaltatrice si configura quale espressione del potere di autotutela dell'ente committente in presenza del fatto obiettivo della mancata prosecuzione dell'appalto, da qualunque ragione tale mancata prosecuzione dipenda; detta revoca dell'anticipazione, comportando l'obbligo di restituzione a carico dell'appaltatore, implica il diritto dell'ente committente di chiedere al fideiussore, che ha garantito l'anticipazione, il rimborso della somma anticipata. (Nella specie i lavori aggiudicati non erano stati eseguiti in conseguenza della dichiarazione di fallimento dell'appaltatrice).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)