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Sez. 1, Sentenza n. 14181 del 12/07/2016 (Rv. 640507 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI | Anticipazione del dieci per cento del prezzo dell'appalto ex art. 2 del d.l. n. 65 del 1989 - Requisiti - Concreto inizio dei lavori - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640507-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI

L'art. 2 del d.l. n. 65 del 1989, convertito nella l. n. 155 del 1989, imponendo al committente un esborso del dieci per cento del prezzo dell'appalto in via anticipata a fronte di idonee garanzie, è disposizione che va interpretata secondo buona fede e non tollera capziosi tentativi di aggiramento, richiedendo, pertanto, una situazione di concreto e regolare inizio dell'attività, tale da rendere palese l'effettivo e serio intendimento dell'appaltatore di portare avanti l'opera commissionata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva accertato l'assenza di un concreto inizio dei lavori, essendo stato unicamente spostato un tubo idrico e predisposto il cantiere, quest'ultimo recintato solo parzialmente e privo di attrezzature).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 65 art. 2, Legge 26/04/1989 num. 155 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12 com. 6, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)