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Sez. 1, Sentenza n. 17673 del 02/09/2004 (Rv. 576627 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI | Revoca dell'anticipazione - Presupposti - Inadempimento dell'appaltatore - Necessità - Esclusione - Richiesta al fideiussore del rimborso della somma anticipata - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576627-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI

In tema di appalto di opere pubbliche, la revoca dell'anticipazione di somme all'impresa appaltatrice si configura quale espressione del potere di autotutela dell'ente committente in presenza del fatto obiettivo della mancata prosecuzione dell'appalto, da qualunque ragione tale mancata prosecuzione dipenda, e quindi anche quando essa derivi, non da un inadempimento (o da un comportamento comunque colpevole) dell'imprenditore, ma dall'annullamento dell'aggiudicazione operata dal giudice amministrativo. Detta revoca dell'anticipazione, comportando l'obbligo di restituzione a carico dell'appaltatore, implica il diritto dell'ente committente di chiedere al fideiussore, che ha garantito l'anticipazione, il rimborso della somma anticipata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12, DPR 30/06/1972 num. 627, DM Tesoro 25/11/1972 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)