Sez. 3, Sentenza n. 13956 del 13/12/1999 (Rv. 532111 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Fauna selvatica - Omessa installazione di opere di recinzione - Responsabilità della Regione - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE
Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992 n. 157 affida alle Regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa. Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)