Sez. 3, Sentenza n. 14241 del 28/07/2004 (Rv. 576470 - 01)
CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE | Fauna selvatica - Ristoro del pregiudizio non altrimenti risarcibile - Legittimazione passiva della regione - Configurabilità - Illecito aquiliano -Legittimazione passiva del Comune per il risarcimento dei danni - Configurabilità - Portata - Richiesta di risarcimento ex art. 2043 cod.civ. nei confronti dell'autore del danno - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.
CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE
Il ristoro del danno non altrimenti risarcibile arrecato alla produzione agricola dalla fauna selvatica deve essere richiesto nei confronti della Regione, a norma dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1992, n.157 (e, nel caso di specie, anche dell'art. 47 della legge regionale n. 26 del 1993 Regione Lombardia).Detta forma di compensazione dell'interesse leso (qualificata dalle leggi regionali talvolta come risarcimento e talvolta come indennizzo) non rientra nell'ipotesi di responsabilità aquiliana, non trattandosi di danno ingiusto, non potendosi tuttavia escludere in astratto che, allorché tale danno abbia i caratteri dell'ingiustizia, di esso debba rispondere l'autore secondo i principi propri della responsabilità aquiliana.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ammesso la citazione ai sensi dell'art. 2043 cod.civ. del consorzio di comuni gestore della riserva avicola dalla quale provenivano gli uccelli che avevano prodotto danni alle colture, rilevando che l'intervento della Regione ex l. 157 del 1992 cit.era previsto solo in ipotesi di danno "non altrimenti risarcibile").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 26 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 16/08/1993 num. 26 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)