Sez. 3, Sentenza n. 13907 del 24/09/2002 (Rv. 557557 - 01)
CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE | Fauna selvatica - Legge n. 157 del 1992 - Regioni - Provincie - Poteri - Individuazione - Conseguenze - Danni arrecati a persone e cose da animali selvatici - Responsabilità della Regione ex art. 2043 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE
Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma terzo) e affida alle medesime (cui la legge n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra Regioni Provincie e Comuni, ha attribuito la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Provincie le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della legge n. 142 del 1990 (art. 9, comma primo). Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 9, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 10 CORTE COST., Legge Cost. 08/06/1990 num. 142
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)