Sez. 6, Sentenza n. 1181 del 07/01/2008 Cc. (dep. 10/01/2008) Rv. 238132 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Nullità della sentenza che decide sulla consegna - Caducazione della misura coercitiva ai sensi dell'art. 21 L. n. 69 del 2005 - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, l'annullamento della sentenza che decide sulla consegna, dovuta all'omesso avviso della data dell'udienza camerale al difensore, non determina la perdita di efficacia della misura coercitiva prevista dall'art. 21 L. 22 aprile 2005, n. 69, che si verifica soltanto quando la corte di appello non decide nei termini di cui agli artt. 14 e 17 della stessa legge.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 14, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 21, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)