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Sez. 6, Sentenza n. 46165 del 04/11/2014 Cc. (dep. 07/11/2014) Rv. 260825 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Mancata decisione sulla richiesta di consegna entro sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare - Conseguenze - Perdita di efficacia della misura - Sussistenza - Successiva rinnovazione della misura - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260825-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, qualora la decisione sulla richiesta di consegna non intervenga entro il termine di sessanta (o, in caso di proroga, di novanta) giorni dall'esecuzione della misura cautelare, quest'ultima perde efficacia, ai sensi degli artt. 17 e 21 L. n. 69 del 2005, e l'ordinanza applicativa della misura coercitiva non può essere successivamente rinnovata, neppure nell'ipotesi in cui, dopo la scadenza del termine originario, la Corte d'appello abbia fatto richiesta di informazioni integrative ai sensi dell'art. 16 della predetta legge.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)