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Sez. 1, Sentenza n. 3592 del 02/06/1980 (Rv. 407433 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - APPALTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VERBALE DI AGGIUDICAZIONE - NATURA - REGISTRAZIONE - ASSOGGETTABILITA - EVENTUALE SUCCESSIVA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407433-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - APPALTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VERBALE DI AGGIUDICAZIONE - NATURA - REGISTRAZIONE - ASSOGGETTABILITA - EVENTUALE SUCCESSIVA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA.*

Nella stipulazione di appalti con la pubblica amministrazione, secondo il sistema dell'aggiudicazione a seguito di incanti pubblici o di licitazioni private, il verbale di aggiudicazione e atto non preparatorio, ma conclusivo del procedimento, ed equivalente, per ogni effetto, al contratto, mentre l'eventuale successiva stipulazione di quest'ultimo configura una mera formalita ulteriore, che nulla aggiunge all'esistenza ed alla perfezione del vincolo negoziale. Ne consegue che detto verbale di aggiudicazione, e non il successivo contratto, deve essere sottoposto a registrazione, nel rispetto dei termini all'uopo fissati dall'art 81 della legge di registro di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3269. (V 5644/78, mass n 395414; (V 3879/74, mass n 372419).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 81, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)