Sez. 1, Sentenza n. 3879 del 27/11/1974 (Rv. 372419 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - STIPULATI CON LO STATO - CON IL SISTEMA DELL'AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI INCANTI PUBBLICI O DI LICITAZIONE PRIVATA - AGGIUDICAZIONE - NATURA - REGISTRAZIONE RITARDATA DAL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE - BENEFICI FISCALI - DECADENZA - INCANTI PUBBLICI E LICITAZIONI PRIVATE RELATIVI AD APPALTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMUNALI IN SICILIA - APPLICABILITA DEI PREDETTI PRINCIPI - VARIAZIONI SUCCESSIVE DISPOSTE DALLA PA - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - STIPULATI CON LO STATO - CON IL SISTEMA DELL'AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI INCANTI PUBBLICI O DI LICITAZIONE PRIVATA - AGGIUDICAZIONE - NATURA - REGISTRAZIONE RITARDATA DAL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE - BENEFICI FISCALI - DECADENZA - INCANTI PUBBLICI E LICITAZIONI PRIVATE RELATIVI AD APPALTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMUNALI IN SICILIA - APPLICABILITA DEI PREDETTI PRINCIPI - VARIAZIONI SUCCESSIVE DISPOSTE DALLA PA - IRRILEVANZA.*
Nella stipulazione dei contratti ad opera della pa con il sistema dell'aggiudicazione a seguito di incanti pubblici o di licitazioni private, l'aggiudicazione non e un atto preparatorio ma un atto che, oltre a rappresentare il momento conclusivo di tutto il procedimento di gara, con accertamento costitutivo dell'offerta piu vantaggiosa, assume anche, di regola, il valore sostanziale di dichiarazione di volonta dell'amministrazione, intesa alla Costituzione del vincolo giuridico; talche, quando e definitiva, l'aggiudicazione equivale, ad ogni effetto, al contratto, ancorche sia prevista e sia seguita una successiva stipulazione formale del contratto stesso, rappresentando tale stipulazione soltanto una formalita ulteriore che come tale nulla aggiunge all'esistenza ed alla perfezione del vincolo contrattuale. Pertanto, il verbale di aggiudicazione, appunto per la predetta sua identificazione con la fonte del vincolo contrattuale, importa, ove sia registrato con ritardo, la decadenza dai benefici fiscali a sensi dell'art 110 della legge di registro. Tali principi sono applicabili anche in materia di incanti pubblici e licitazioni private riguardanti appalti per l'esecuzione di opere da parte dei comuni in Sicilia, giacche la pertinente normativa regionale fa rinvio, in proposito alla disciplina statale. Ne la possibilita, prevista dall'art 16 della legge regionale siciliana 2 agosto 1954, n 32, di successive variazioni disposte dalla pa rispetto ad alcuni termini del contratto, puo incidere - ancorche abbia avuto concreta attuazione - sulle predette conseguenze in tema di benefici fiscali, giacche non puo far escludere che il rapporto contrattuale siasi costituito, gia completo in tutti i suoi elementi essenziali, al momento dell' avvenuta aggiudicazione. (V 115'71, mass n 349473; 349'68, mass n 331303).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 110, Legge Reg. Sicilia 02/08/1954 num. 32 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)