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Sez. 1, Sentenza n. 5644 del 29/11/1978 (Rv. 395414 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - DECADENZA - IN GENERE - REGISTRAZIONE - TERMINE FISSO - APPALTO STIPULATO CON COMUNE DELLA SICILIA - TERMINE DI VENTI GIORNI PER LA REGISTRAZIONE - DECORRENZA - INOSSERVANZA DEL TERMINE - DECADENZA DAI BENEFICI - CONTRATTO SUCCESSIVAMENTE CONSACRATO IN UN DOCUMENTO NEGOZIALE, O SOTTOPOSTO A CONDICIO FACTI SOSPENSIVA O RISOLUTIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395414-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - DECADENZA - IN GENERE - REGISTRAZIONE - TERMINE FISSO - APPALTO STIPULATO CON COMUNE DELLA SICILIA - TERMINE DI VENTI GIORNI PER LA REGISTRAZIONE - DECORRENZA - INOSSERVANZA DEL TERMINE - DECADENZA DAI BENEFICI - CONTRATTO SUCCESSIVAMENTE CONSACRATO IN UN DOCUMENTO NEGOZIALE, O SOTTOPOSTO A CONDICIO FACTI SOSPENSIVA O RISOLUTIVA - IRRILEVANZA.*

L'Obbligo della registrazione di un contratto di appalto, stipulato (in esito a gara) con comune della Sicilia, e quindi non soggetto, alla stregua della legislazione regionale, ad approvazione da parte dell'autorita tutoria, decorre dalla data del verbale di aggiudicazione, il quale segna il momento del perfezionarsi del rapporto. Pertanto, ai sensi e sotto il vigore dell'art 110 della legge di registro di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3269, ove quel contratto non sia stato registrato entro venti giorni dall'aggiudicazione, si verifica decadenza da ogni agevolazione o beneficio previsto in materia di imposta di registro, anche da leggi speciali (nella specie: legge 5 febbraio 1970 n 21) ivi compreso il beneficio della registrazione a tassa fissa. Tale principio non soffre deroga nel caso in cui il contratto, dopo l'aggiudicazione, venga formalmente consacrato in un documento negoziale, il quale assume natura di mero atto riproduttivo, ne nel caso in cui il contratto medesimo sia sottoposto a condicio facti sospensiva o risolutiva (quale quella inerente al versamento di idonea cauzione), la quale puo spiegare rilievo sull'Obbligo del pagamento del tributo, ma non anche su quello della registrazione tempestiva. (V 3879/74, mass n 372419).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 44, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 80, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 110, Legge 05/02/1970 num. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)