Sez. L, Sentenza n. 5832 del 27/10/1988 (Rv. 460343 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - PENSIONE IN REGIME INTERNAZIONALE - AUMENTI DI PENSIONE EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - SPETTANZA - CONDIZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - PENSIONE IN REGIME INTERNAZIONALE - AUMENTI DI PENSIONE EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - SPETTANZA - CONDIZIONE.*
Gli aumenti di pensione previsti dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) spettano anche al titolare di pensione in regime internazionale, ove l'importo complessivo dei singoli pro-rata sia superiore al minimo, atteso il carattere unitario del trattamento - che trova la sua fonte nel regolamento C.e.E. Del 14 giugno 1971 n. 1408 - costituito dalla prestazione previdenziale italiana e da quella estera. (V 503/88, Corte cost.; (V 7765/87, mass n 455606; (V 3908/87, mass n 452760; (V 3143/87, mass n 452233; (V 640/86, mass n 442207; (V 34/81, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Legge Straniera min. CEE 14/06/1971 num. 1408, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)