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Sez. L, Sentenza n. 3908 del 22/04/1987 (Rv. 452760 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - LIQUIDAZIONE - MISURA - CUMULO DELL'ANZIANITÀ ASSICURATIVA E CONTRIBUTIVA MATURATA SIA IN ITALIA CHE IN UN PAESE DELLA C.E.E. - ESTENSIONE ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ IN FAVORE DEL CONIUGE SUPERSTITE - AMMISSIBILITÀ - DIVIETO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO EX ART. 2 LEGGE N. 1338 DEL 1962 - RILEVANZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CUMULO DI TUTTI I PERIODI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI CONSIDERATI DALLE DIVERSE LEGISLAZIONI NAZIONALI EX ART. 51 TRATTATO DI ROMA 25 MARZO 1957 - PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452760-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - LIQUIDAZIONE - MISURA - CUMULO DELL'ANZIANITÀ ASSICURATIVA E CONTRIBUTIVA MATURATA SIA IN ITALIA CHE IN UN PAESE DELLA C.E.E. - ESTENSIONE ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ IN FAVORE DEL CONIUGE SUPERSTITE - AMMISSIBILITÀ - DIVIETO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO EX ART. 2 LEGGE N. 1338 DEL 1962 - RILEVANZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CUMULO DI TUTTI I PERIODI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI CONSIDERATI DALLE DIVERSE LEGISLAZIONI NAZIONALI EX ART. 51 TRATTATO DI ROMA 25 MARZO 1957 - PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - APPLICAZIONE.*

Ove il lavoratore assicurato goda di un'unica pensione a carico dell'INPS calcolata cumulando (secondo il disposto degli artt. 45 e 46 del regolamento CEE n. 1408 del 14 giugno 1971) l'anzianità assicurativa e contributiva maturata sia in un Paese della CEE che in Italia, anche la pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite - prevista dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965 nella misura del 60% della pensione già liquidata - deve essere calcolata tenendo conto - al pari della pensione diretta - non solo della contribuzione italiana ma anche di quella estera, non rilevando in senso contrario il divieto di integrazione al minimo ex art. 2 legge 12 agosto 1962 n. 1338 (sentenza n. 34 del 1981 della Corte costituzionale). Pertanto anche per la Determinazione della pensione di reversibilità vige il principio della totalizzazione (sancito dall'art. 51 del trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della CEE, ratificato con legge 14 ottobre 1957 n. 1203), principio secondo cui si cumulano tutti i periodi assicurativi e contributivi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali. (V 4953/80, mass n 408829).*

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge Straniera min. CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 45, Legge Straniera min. CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)