Sez. 1, Sentenza n. 3110 del 24/03/1998 (Rv. 513935 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Consiglio di Amministrazione di un istituto bancario - Mancato esercizio del dovere di vigilanza ex art. 2392 cod. civ.- Responsabilità solidale di tutti i componenti - Portata - Responsabilità personale di ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione - Configurabilità - Limiti.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IN GENERE
In materia societaria, alla violazione dell'obbligo di vigilanza gravante sull'organo amministrativo dell'ente, giusto disposto dell'art. 2392 cod. civ., consegue la responsabilità solidale di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e, pertanto, la responsabilità (anche) di ciascuno dei singoli membri che, pur non essendo titolari, in via esclusiva, di poteri individuali di controllo, sono, pur sempre, singolarmente tenuti ad agire affinché tale vigilanza sia adeguatamente esercitata e rispondono, pertanto, dell'omissione di essa a meno che non forniscano la prova che, pur essendosi diligentemente attivati a tal fine, la predetta vigilanza non potè essere esercitata per il comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2403 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)