Sez. 6, Sentenza n. 683 del 02/11/2004 Ud. (dep. 17/01/2005) Rv. 230653 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - esami a richiesta di parte - deposito della lista - IN GENERE | Termine perentorio per il deposito della lista dei testi - Tardivo deposito della lista testi dell'accusa - Eccezione di decadenza ritualmente sollevata dalla difesa dell'imputato - Ammissione della lista dei testi di accusa - Errore di diritto rilevabile in cassazione.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - esami a richiesta di parte - deposito della lista - IN GENERE
La prova testimoniale richiesta dal P.M. che abbia depositato la lista oltre il termine perentorio di sette giorni previsto dall'art. 468 cod. proc. pen., è inammissibile se la difesa abbia ritualmente eccepito ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen. la decadenza dal termine. Pertanto, qualora le testimonianze siano state comunque ammesse, la loro valutazione effettuata dal giudice di merito nella sentenza è viziata da un errore di diritto rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)