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Sez. 6, Sentenza n. 9214 del 01/02/2005 Ud. (dep. 09/03/2005) Rv. 231488 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - esami a richiesta di parte - deposito della lista - IN GENERE | Ammissione di prove indicate genericamente o tardivamente dalle parti - Nullità o inutilizzabilità della prova assunta - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231488-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - esami a richiesta di parte - deposito della lista - IN GENERE

L'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste, o indicate in modo generico quanto all'oggetto, non comporta alcuna nullità, nè le prove in questione, dopo essere state assunte, possono essere considerate inutilizzabili, posto che l'art. 507 cod. proc. pen. consente al giudice di assumere d'ufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191dello stesso codice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)