Sez. 5, Sentenza n. 3464 del 15/12/1983 Ud. (dep. 16/04/1984) Rv. 163708 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - IN GENERE - CONCORSO FORMALE DEI REATI - AMMISSIBILITÀ - LIMITE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - IN GENERE - CONCORSO FORMALE DEI REATI - AMMISSIBILITÀ - LIMITE.*
Il reato di violenza privata concorre con quello di lesioni personali volontarie, soltanto quando la violenza superi i limiti della costrizione necessaria a subire l'Azione dell'aggressore, la quale si traduce inevitabilmente nell'impedimento dei liberi movimenti della vittima e nell'imposizione a tollerare gli Atti lesivi durante la consumazione del delitto punito dall'art. 582 cod. pen. (V mass n 148695).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)