Sez. 3, Sentenza n. 13587 del 21/06/2011 (Rv. 618815 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA | Locazione di immobile pignorato - Legittimazione ad agire per il rilascio di porzione abusivamente occupata - Azione del proprietario locatore che non abbia speso la propria qualità anche di custode giudiziario - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA
Il proprietario locatore di un immobile pignorato, che ne sia stato nominato custode, è legittimato a promuovere le azioni scaturenti dal contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile stesso solo nella sua qualità di custode e non in quella di proprietario locatore, essendo il bene a lui sottratto per tutelare le ragioni del terzo creditore. Ne consegue che, se nell'atto introduttivo del giudizio il proprietario lavoratore non abbia speso la suddetta qualità, la domanda va dichiarata inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Proc. Civ. art. 560
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)