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Sez. 3, Sentenza n. 13587 del 21/06/2011 (Rv. 618815 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA | Locazione di immobile pignorato - Legittimazione ad agire per il rilascio di porzione abusivamente occupata - Azione del proprietario locatore che non abbia speso la propria qualità anche di custode giudiziario - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618815-01

ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA

Il proprietario locatore di un immobile pignorato, che ne sia stato nominato custode, è legittimato a promuovere le azioni scaturenti dal contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile stesso solo nella sua qualità di custode e non in quella di proprietario locatore, essendo il bene a lui sottratto per tutelare le ragioni del terzo creditore. Ne consegue che, se nell'atto introduttivo del giudizio il proprietario lavoratore non abbia speso la suddetta qualità, la domanda va dichiarata inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Proc. Civ. art. 560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)