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Sez. 3, Sentenza n. 16375 del 14/07/2009 (Rv. 609252 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA | Bene sottoposto a pignoramento - Locazione stipulata senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione - Inefficacia relativa - Configurabilità - Fondamento - Esercizio delle azioni scaturenti dal contratto - Spettanza al custode - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609252-01

ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA

La locazione di un bene sottoposto a pignoramento stipulata senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, in violazione dell'art. 560 cod. proc. civ., non comporta l'invalidità del contratto ma solo la sua inopponibilità ai creditori e all'assegnatario, precisandosi che il contratto così concluso non pertiene al locatore - proprietario esecutato, ma al locatore - custode, e che le azioni da esso scaturenti devono essere esercitate dal custode. (Nella specie, relativa ad azione - proposta dal locatore, proprietario esecutato, in proprio e non quale custode - per il pagamento dei canoni di una locazione di un bene pignorato stipulata senza la detta autorizzazione, la S.C. ha confermato a sentenza impugnata, con la quale si era ritenuta la parte attrice priva di legittimazione sostanziale e processuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)