Sez. 3, Sentenza n. 8695 del 29/04/2015 (Rv. 635262 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA | Bene pignorato - Locazione stipulata dal proprietario senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione - Esercizio delle azioni derivanti dal contratto - Legittimazione del proprietario o del suo avente causa - Esclusione - Legittimazione del custode - Sussistenza - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA
Il proprietario-locatore (o il suo avente causa) che non ha (più) la custodia del bene pignorato non è legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione (e, pertanto, già inopponibile ai creditori e all'assegnatario). La titolarità di tali azioni, ivi compresa quella di pagamento dei canoni, non è, infatti, correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale (il contratto di locazione o la proprietà), ma spetta al custode, in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall'investitura del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Proc. Civ. art. 560
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)