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Sez. 1, Sentenza n. 3061 del 07/05/1986 (Rv. 446069 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI INDEBITAMENTE VERSATI ALL'ATTO DI IMPORTAZIONE DI MERCI - VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO DELLA CEE - AZIONE DI RIPETIZIONE - LEGITTIMAZIONE - PROPRIETÀ DELLA MERCE - IRRILEVANZA - TRASFERIMENTI SU ALTRI DEL TRIBUTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446069-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI INDEBITAMENTE VERSATI ALL'ATTO DI IMPORTAZIONE DI MERCI - VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO DELLA CEE - AZIONE DI RIPETIZIONE - LEGITTIMAZIONE - PROPRIETÀ DELLA MERCE - IRRILEVANZA - TRASFERIMENTI SU ALTRI DEL TRIBUTO - IRRILEVANZA.*

Con riguardo a Tributi doganali indebitamente versati all'atto dell'importazione di merci, in violazione di Disposizioni dello ordinamento della CEE, l'Azione di ripetizione deve essere riconosciuta al presentatore o detentore della merce al passaggio della linea doganale, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., indipendentemente dalla spettanza della proprietà nonché del trasferimento o meno su altri dell'Onere economico di quel versamento, atteso che l'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 (convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982 n. 873), il quale, anche per i pagamenti effettuati prima della sua entrata in vigore, subordina detto rimborso alla prova documentale da parte del "solvens" della mancata traslazione del relativo Onere su altri soggetti, si pone in contrasto con le norme ed i principi dello ordinamento comunitario, ivi inclusi quelli desumibili dalla sentenza della Corte di giustizia rese in Sede di interpretazione vincolante delle norme medesime, in quanto viene ad incidere sulla stessa possibilità di far valere in giudizio il diritto di ripetizione, e tale contrasto, alla stregua dei criteri fissati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 170 del 1984 e n. 113 del 1985, implica che la norma interna vada disapplicata, nella sua unitarietà, senza possibilità di scindere il precetto relativo alla mancata traslazione da quello attinente al regime della prova (in considerazione della loro indivisibilità). (V 5129/85, mass n 442448).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 5, Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 16, Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 29, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)