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Sez. 1, Sentenza n. 560 del 22/01/1987 (Rv. 450293 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE) - IN GENERE - IMPORTAZIONI DAI PAESI DELLA C.E.E. - ART. 19 DEL DECRETO LEGGE N. 668 DEL 1982, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 873 DEL 1982 - AZIONE DI RIPETIZIONE DI TRIBUTI DOGANALI INDEBITAMENTE VERSATI - NECESSITÀ DELLA PROVA DOCUMENTALE DELLA MANCATA TRASLAZIONE DEL RELATIVO ONERE SU ALTRI SOGGETTI - INCOMPATIBILITÀ CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE.*
Stato
decisa il 1987-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450293-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE) - IN GENERE - IMPORTAZIONI DAI PAESI DELLA C.E.E. - ART. 19 DEL DECRETO LEGGE N. 668 DEL 1982, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 873 DEL 1982 - AZIONE DI RIPETIZIONE DI TRIBUTI DOGANALI INDEBITAMENTE VERSATI - NECESSITÀ DELLA PROVA DOCUMENTALE DELLA MANCATA TRASLAZIONE DEL RELATIVO ONERE SU ALTRI SOGGETTI - INCOMPATIBILITÀ CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE.*

Con riferimento alle importazioni dai paesi della C.e.E., la disciplina dell'art. 19 decreto legge n. 688 del 1982, convertito nella legge n. 873 del 1982, la quale, con portata retroattiva, subordina l'Azione di ripetizione dei Tributi doganali indebitamente versati alla prova documentale della mancata traslazione del relativo Onere su altri soggetti, deve essere disapplicata dal giudice nazionale - in base ai principi fissati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 170 del 1984 e 113 del 1985 - in quanto incompatibile con regole generali dell'ordinamento comunitario accertate dalla Corte di giustizia della C.e.E., la quale, con le sentenze del 10 luglio 1980 e del 9 novembre 1983, ha dichiarato contrastante il predetto art. 19 con i principi dell'ordinamento comunitario, perché, avendo efficacia retroattiva, praticamente impediva la tutela giurisdizionale del diritto al rimborso, per coloro che avevano versato il tributo prima dell'entrata in vigore della norma stessa. Quindi, tale norma deve essere disapplicata nella sua interezza (con riguardo tanto al requisito della non traslazione quanto al regime della sua prova in giudizio, non essendo possibile una disapplicazione parziale) e la domanda di restituzione deve ritenersi assoggettata alle regole generali, della condicio indebiti richiamate dal diritto comunitario. (V 4558/86, mass n 447296; (V 3339/86, mass n 446303; (V 3061/86, mass n 446069; (V 3014/86, mass n 446021; (V 2961/86, mass n 445971; (V 2717/86, mass n 445762; (V 2339/86, mass n 445467; (V 2145/86, mass n 445330; (V 1200/86, mass n 444680).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)